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D.M. 01/12/2004 n. 328a) sia proprietario o usufruttuario in cooperativa, ancorchè indivisa, di un'abitazione idonea e disponibile, ubicata nello stesso Comune ove è situata la sede di servizio ovvero in un comune limitrofo b) sia assegnatario di una abitazione di un Istituto autonomo case popolari o similare, militare o civile, o concessa da qualsiasi altra amministrazione dello Stato c) abbia un familiare convivente nelle stesse condizioni sopraindicate d) ricopra un incarico che dà titolo all'assegnazione di un alloggio ASI e non abbia presentato domanda per l'assegnazione nella sede di servizio di tale categoria di alloggi ovvero che abbia rinunciato all'assegnazione di alloggio ASI. Un'abitazione è considerata idonea se composta da un numero di vani utili almeno pari a quello dei componenti il nucleo familiare convivente, compresi comunque il capo famiglia ed il coniuge convivente ed è considerata disponibile anche se occupata da altri in assenza di azioni giudiziarie per il suo recupero debitamente curate. 3. Nel caso fossero disponibili più alloggi, l'assegnazione è effettuata, in base alla composizione del nucleo familiare convivente con il richiedente, in relazione alle dimensioni degli alloggi disponibili. 4. I destinatari di ASIR che ritengono di poter soddisfare pienamente le esigenze di servizio senza abitare l'alloggio possono avanzare apposita motivata istanza, per via gerarchica, al Direttore Marittimo competente; questi, nell'inoltrare l'istanza, deve corredarla con il proprio parere che può essere favorevole nel caso in cui il richiedente fruisca di un alloggio da dove è possibile raggiungere, prontamente, la sede di servizio. Sulle istanze di deroga, il Direttore Marittimo acquisisce il nulla osta del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. I destinatari di ASI che parimenti ritengono di poter soddisfare pienamente le esigenze di servizio senza abitare l'alloggio possono rinunciare all'assegnazione. Tale rinuncia è comunicata al Comando generale unitamente all'eventuale istanza di assegnazione dell'alloggio in questione di altro personale. 5. Gli ASI inividuati in forza del comma 1, per i quali è intervenuta la rinuncia da parte dell'assegnatario, e gli ASIR non assegnati per effetto della deroga di cui al comma 4, possono, previa approvazione del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, essere assegnati, in uso temporaneo, solo ad altro personale avente titolo ad alloggio ASI sulla base dell'ordine di priorità di cui al comma 1 del presente articolo. Detto personale deve sottoscrivere espresso impegno a rendere disponibile l'alloggio, a proprie spese e senza poter invocare alcuna proroga, in tempo utile e comunque entro i trenta giorni precedenti l'arrivo del nuovo titolare della carica cui l'alloggio sia specificatamente connesso, salvo che questi abbia richiesto e ottenuto la deroga o abbia rinunciato all'alloggio. 6. In caso di trasferimento a nuova destinazione, la domanda di alloggio può essere inoltrata dal momento della designazione al nuovo incarico. A tal fine, i Titolari dei Comandi della nuova destinazione, per il personale il cui movimento non contenga esplicita designazione d'incarico, devono comunicare al più presto all'interessato, e comunque entro trenta giorni dalla ricezione del dispaccio contenente il movimento, l'incarico da assolvere e consegnare allo stesso, se ha diritto all'alloggio, relativo stralcio planimetrico, dandone conoscenza al Comando Generale ed alla Direzione Marittima. 7. L'assegnatario di ASI può chiedere il cambio dell'alloggio occupato con un altro più grande, che si rendesse eventualmente disponibile, soltanto nel caso in cui il proprio nucleo familiare dia titolo a precedenza rispetto al candidato in attesa di nuovo alloggio. In tal caso, chi chiede il cambio dell'alloggio non potrà chiedere alcun contributo spese per il trasloco e non dovrà causare ritardo al nuovo assegnatario (che andrà ad occupare l'alloggio da lui lasciato libero).". Art. 10. 1. Nella rubrica dell'articolo 15 del decreto, dopo l'acronimo "ASC", è aggiunto il seguente: "e APP". 2. All'articolo 15, i commi 4 e 5 del decreto sono sostituiti dai seguenti: "4. Gli ASC, APP e SLI sono provvisti delle dotazioni standard di mobili, corredi e materiali di casermaggio nonchè, limitatamente alle prime due categorie di alloggi, di effetti letterecci.". "5. Le norme di dettaglio per la conduzione degli ASC e APP sono emanate a cura dei Comandi responsabili della relativa gestione". Art. 11. 1. La rubrica dell'articolo 17 del decreto, è sostituita dalla seguente: "Decadenza dell'assegnazione degli ASI, AST, SLI e ASC". 2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 17 del decreto, è sostituito dal seguente: "1. Gli assegnatari degli ASI, AST, SLI e ASC decadono dal rispettivo beneficio nei seguenti casi:". 3. All'articolo 17, comma 1, la lettera f) del decreto è sostituita dalla seguente: "f) mancata utilizzazione dell'alloggio con il proprio nucleo familiare convivente entro sei mesi dalla data di assegnazione per gli AST ed entro dieci giorni per gli SLI". 4. Nell'articolo 18 del decreto, ai commi 3 e 4, le parole "Nucleo Aereo" sono sostituite dalle seguenti: "Reparto di Volo o Comandante del Reparto Supporto Navale". Art. 12. 1. L'articolo 19, comma 3, del decreto, è sostituito dal seguente: "3. Gli alloggi AST sono sottoposti al canone previsto per tale tipologia di alloggi, secondo le modalità dell'articolo 43 di cui al comma precedente". Art. 13. 1. All'articolo 19 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli utenti di ASC, APP e di SLI sono tenuti al pagamento di una quota forfetaria giornaliera di importo pari a quella stabilita dal Ministero della difesa per l'analoga categoria di alloggi, quale corrispettivo dei seguenti consumi: acqua, illuminazione, riscaldamento, uso dei mobili e degli altri oggetti di arredamento". Art. 14. 1. Nella rubrica dell'Allegato "A" al decreto, dopo l'acronimo "ASI" sono inseriti i seguenti: ",AST e SLI". 2. Nella nota a in calce all'Allegato "A" al decreto, dopo le parole "Reparti di Volo", sono inserite le seguenti: "Reparto Supporto Navale". 3. La rubrica dell'Allegato "B" al decreto è sostituita dalla seguente: "Atto di formalizzazione dell'assegnazione di alloggio di servizio". 4. Nelle note a, l ed m in calce all'Allegato "G" al decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, dopo le parole "Nucleo Aereo", sono aggiunte le seguenti: "o Reparto Supporto Navale". 5. Nelle note a e k in calce all'Allegato "H" al decreto ministeriale 28 settembre 2001, n. 414, dopo le parole "Nucleo Aereo", sono aggiunte le seguenti: "o Reparto Supporto Navale". Art. 15. 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. à fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1° dicembre 2004 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 1, foglio n. 23 |
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